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D.P.R. 15/02/2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15/02/2006

Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

- Visto in particolare l'art. 14, terzo comma, del predetto testo unico che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia autonoma di Trento prevedendo che tale utilizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo sulla base di un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato;

- Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che disciplina le procedure per l'adozione di detto piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche prevedendo, in particolare:

• che il progetto di piano è predisposto e adottato in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia;

• che il progetto di piano adottato dal comitato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;

• che i comuni e i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

• che il piano è definitivamente deliberato dal comitato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta in seno al comitato medesimo, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta provinciale;

• che il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;

- Visto, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999 n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), che dispone che detto Piano generale vale anche, per il territorio provinciale, quale piano di bacino di rilievo nazionale e che in tal senso il Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia assicurino, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle rispettive attribuzioni;

- Visto il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;

-Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001 n. 353, che ha dichiarato incostituzionale il seguente periodo del citato art. 5: «Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessate, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale» e motivando tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze di coordinamento e di integrazione, indispensabili in base ad apprezzamento dello stesso legislatore, devono essere realizzate, nell'unitarietà della pianificazione del bacino di rilievo nazionale, a livello di organo centrale o pluriregionale, con uno degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effettiva parità d'intervento di tutte le regioni e province autonome interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale»;

- Visto il «Protocollo d'intesa per il coordinamento e l'integrazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativo alla provincia autonoma di Trento con i piani di bacino di rilievo nazionale», sottoscritto nell'agosto 2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni Lombardia e del Veneto, che disciplina le procedure partecipative in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale;

- Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003 e la deliberazione della giunta provinciale di Trento del 27 settembre 2002 n. 2315, con i quali sono stati nominati rispettivamente i rappresentanti statali e quelli provinciali in seno al Comitato paritetico di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974;

- Visto il progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, adottato da detto Comitato paritetico con deliberazione del 24 settembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 15 ottobre 2004 e nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 19 ottobre 2004;

- Viste le modifiche a detto progetto di piano che lo stesso Comitato di intesa ha approvato con deliberazione del 29 settembre 2005 sulla base delle determinazioni assunte in ordine alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381;

-Visto il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento che lo stesso Comitato ha poi definitivamente deliberato il successivo 22 dicembre 2005;

- Vista la proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del presidente della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1. E' reso esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, come definitivamente deliberato dall'apposito Comitato costituito ai sensi dello stesso art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381.

Art. 2. Le norme di attuazione di detto piano (parte VII del documento) saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, mentre il testo integrale dello stesso (suddiviso in otto parti con relativi allegati grafici) sarà depositato in visione per chiunque vi abbia interesse, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale qualità della vita, e presso la provincia autonoma di Trento - Dipartimento protezione civile e tutela del territorio. Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006 Ciampi Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Matteoli Allegato PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE PARTE OTTAVA Norme di attuazione – 22/12/2005 Capo Disposizioni generali

Art. 1 - Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche 1. Il presente piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999 n. 463.

2. Il piano generale è diretto a programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche.

3. Il piano generale concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183, e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato.

4. Le specifiche forme di raccordo tra la provincia autonoma di Trento, la provincia autonoma di Bolzano, le regioni Veneto e Lombardia e le Autorità di bacino interessate sono definite dalle presenti norme di attuazione e dagli elaborati del piano.

Art. 2 - Effetti del piano

1. Ferme restando le competenze riservate alla provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche determina le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento alle materie indicate dall'art. 17, comma 4, della legge n. 183 del 1989, nonchè con riguardo alla tutela dal rischio idrogeologico e alle misure di prevenzione per le aree a rischio.

2. I vincoli e le misure espressamente indicati dal piano generale hanno in ogni caso effetto immediato, qualora siano più restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione al piano urbanistico provinciale ed ai piani urbanistici ad esso subordinati, nonchè con riferimento ai piani e ai programmi degli enti locali.

4. I provvedimenti indicati dall'art. 3, commi da 3 a 8, producono gli effetti previsti dal presente articolo.

5. Il presente piano sostituisce ogni altra disposizione e indicazione, anche cartografica, contenuta nei piani e nei provvedimenti adottati o approvati dalle Autorità di bacino di interesse nazionale, eventualmente applicabili nel territorio provinciale fino alla data di entrata in vigore del presente piano.

Art. 3 - Modifiche e integrazioni del piano

1. Ai fini delle successive modifiche sostanziali del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o per l'approvazione di eventuali piani stralcio del piano medesimo, si osservano le indicazioni procedimentali stabilite dal protocollo d'intesa, datato agosto 2002, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dai presidenti delle province autonome e regioni interessate, in attuazione degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 6-7 novembre 2001 n. 353.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì qualora si renda necessario integrare il piano generale, al fine di conformarne i contenuti alle indicazioni della legislazione statale e comunitaria.

3. La provincia può apportare modificazioni e integrazioni al piano generale o ai relativi piani stralcio, in osservanza delle procedure semplificate di cui ai commi da 4 a 8, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le modificazioni e le integrazioni non siano in contrasto con l'impianto e il disegno complessivi del piano e non comportino variazioni significati ve al governo funzionalmente unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale;

b) le modificazioni e le integrazioni presentino importanti ripercussioni chiaramente individuabili al di fuori del territorio provinciale o riguardino le norme di piano.

 

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